FAQ

Art.183/2006: l'attrezzatura antincendio vecchia è considerata rifiuto?

L'art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Pertanto tutte le attrezzature antincendio rese fuori norma, non più utilizzabili in nessun settore, sono rifiuto dal luogo in cui è stata segnalata la NON CONFORMITA' (dal cliente o dal laboratorio interno dell’azienda di manutenzione).

In tal caso il rifiuto può essere trasportato dal cliente fino alla sede del manutentore e dalla sede del manutentore (deposito temporaneo) alle varie attività di smaltimento e/o recupero con apposita autorizzazione rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali e precisamente D.lgs. 152 comma 8.

Infatti con l'entrata in vigore del D.lgs. 152 comma 8 e s.m.i. tutte le società che effettuano operazioni di manutenzione sono chiamate ad applicare la disciplina che regolamenta la gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività.

In relazione al principio della trasparenza e tracciabilità dei rifiuti è opportuno che a campione il committente dei servizi di assistenza richieda alla ditta che effettua le operazioni di manutenzione la documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti e/o altro materiale fuori norma prelevato dall’azienda del committente.

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