FAQ

Quali estintori e porte devono essere posizionati su centrali termiche o cucine?

Tali indicazioni vengono fornite dal Decreto Ministeriale del 12/04/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi":
TITOLO IV - 4.2.5.1. Porte

Le porte dei locali e dei disimpegni devono:

  • essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m.

    Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è vincolato.

  • possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

TITOLO VI - 6.2 Mezzi di estinzione degli incendi

In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A 89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti.

Nelle cucine si consiglia di affiancare all'estintore previsto dal DM citato sopra, un estintore ad anidride carbonica, in quanto può essere utilizzato in presenza di alimenti senza che questi risultino danneggiati. Si suggerisce, infine, di tenere sempre come riferimento eventuali prescrizioni dei VV.F., nonché il citato DM 12/04/1996.

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.
Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.